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D.l. 231/2007 - Assegni bancari e circolari non trasferibili | D.l. 231/2007 - Assegni bancari e circolari non trasferibili |
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Dal prossimo 30 Aprile entreranno in vigore alcune importanti novità previste
dal decreto legislativo 231/2007 che riguardano assegni bancari e circolari,
libretti di deposito al portatore, denaro contante e titoli al
portatore.
Assegni bancari e circolari
Gli assegni bancari e circolari emessi per un importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola "NON TRASFERIBILE". La banca è tenuta a segnalare le eventuali infrazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito. La banche saranno tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola "NON TRASFERIBILE". Il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari o l'emissione di assegni circolari (per importo inferiore a 5.000 euro) in forma libera e cioè senza la clausola di non trasferibilità: in tal caso dovrà essere riconosciuta a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50 per ciascun modulo o assegno. Negli assegni bancari e circolari richiesti o rilasciati in forma libera (senza la clausola "NON TRASFERIBILE"), ciascuna girata dovrà recare obbligatoriamente, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. E' dunque importante - perché l'assegno possa essere pagato - non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale all'atto dell'apposizione della girata, ma anche controllare che tutte le eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale. I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti i moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne facciano richiesta. Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali "a me stesso", "a me medesimo" o simili al posto del nome del traente) potranno essere unicamente negoziati per l'incasso presso una banca da parte del correntista stesso e non potranno pertanto circolare. La banca è tenuta a segnalare l'eventuale infrazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito. I moduli di assegni bancari in possesso dei correntisti alla data del 29 aprile 2008 potranno essere utilizzati anche dopo tale data, rispettando le regole sopra indicate all'atto dell'emissione.
Libretti di deposito al portatore
Il saldo dei libretti al portatore dovrà essere inferiore a 5.000 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro esistenti al 30 aprile 2008 dovranno essere estinti, ovvero fatti rientrare entro il suddetto limite entro il 30 giugno 2009. In caso di trasferimento di libretto al portatore di qualsiasi importo, il cedente, entro 30 giorni, sarà tenuto a comunicare alla banca emittente i dati identificativi del soggetto al quale il libretto è stato ceduto (nel caso di persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi di un documento di identità non scaduto e codice fiscale) e la data di trasferimento. La banca è tenuta a segnalare eventuali infrazioni agli obblighi di cui sopra al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che applica una sanzione amministrativa pecuniari dal 20 al 40% del saldo del libretto, nel prima caso indicato, e dal 10 al 20% del saldo del libretto per le altre due ipotesi.
Denaro contante e titoli al portatore
Il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato per qualsiasi motivo tra soggetti diversi, sarà vietato se il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento potrà essere eseguito solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA. La banca è tenuta a segnalare l'eventuale infrazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito. |