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DURC e violazione delle norme di sicurezza (D.M. 24/10/2007) |
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Il DM 24.10.2007
(Ministero del lavoro) stabilisce che: in caso di violazione
di norme di sicurezza DPR 164/56, 547/55 e 303/56, D. Lgs. 626/94
s.m.i., D. Lgs. 494/96 s.m.i., ecc., (es. mancata protezione di una
macchina, mancata messa a disposizione dei DPI, mancato riconoscimento
del riposo settimanale, presenza di lavoro nero, ecc.) per il quale vi
è stata la condanna, il DURC non viene rilasciato per un periodo da 3 a
24 mesi.
La disposizione non si applica solo al settore dell’edilizia ma a tutti
i settori merceologici che godono di benefici normativi, sovvenzioni e
contributivi, nei casi di appalti (D. gs. 163/06), ecc.
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