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Dispositivi di Protezione Individuale-DPI PDF Stampa E-mail

Per "dispositivi di protezione individuale" (DPI) si intende l'attrezzatura che il lavoratore deve indossare ed utilizzare per proteggersi da rischi che possano minacciare la sua salute o la sua sicurezza.

Il D. Lgs. 626/94 ha introdotto elementi di novità anche in merito ai dispositivi di protezione individuale.
La normativa precedente, infatti, cercava di risolvere il problema della protezione indicando dispositivi da adottare a livello individuale.
La nuova normativa, invece, richiede l'abbassamento dei rischi alla fonte privilegiando le misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali.
Perciò i DPI devono essere impiegati tutte le volte che i rischi non possono essere evitati, o adeguatamente contenuti, da misure di protezione collettiva piuttosto che da modifiche all'organizzazione del lavoro.
  1. individuare i DPI più adeguati alla natura del rischio e alla prestazione del dispositivo, valutando le caratteristiche di quelli già presenti sul mercato, ed aggiornando la scelta nel caso di ulteriori variazioni e migliorie;
  2. mantenere in efficienza ed in buone condizioni igieniche i DPI;
  3. fornire al lavoratore chiare istruzioni circa il corretto uso e mantenimento dei DPI, informandolo sul rischio da cui viene protetto;
  4. assicurare una formazione adeguata al corretto uso dei DPI;
  5. destinare i DPI ad uso personale.
  1. sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento per l'uso dei dispositivi;
  2. utilizzare il DPI messo a sua disposizione, non apportandovi modifiche di propria iniziativa;
  3. seguire le procedure di consegna e riconsegna;
  4. segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente riscontrato.

Nelle aziende industriali, i dispositivi di protezione individuali maggiormente impiegati sono:

  • scarpe antinfortunistiche;
  • guanti di protezione;
  • elmetto di protezione del capo;
  • occhiali di protezione;
  • maschere antipolvere;
  • tappi o cuffie per la protezione dell'udito.

Disposizioni particolari per lavori in cantiere

"Appalti"
L’articolo 26 del Testo Unico adotta misure più rigide ai fini della programmazione della sicurezza da parte delle imprese esecutrici, prevedendone il costo fin dal momento dell’appalto.
Di conseguenza la mancata indicazione del costo della sicurezza è causa di nullità del contratto d’appalto.
In base al comma 5 dell’art. 26, la nuova disposizione si applica ai contratti d’appalto, di subappalto e di somministrazione.
Nei singoli contratti devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri legati all’appalto.

Il costo della sicurezza non potrà, quindi, essere oggetto di trattativa a ribasso, pene la nullità del contratto d’appalto.
Con l’articolo 26 del Testo Unico viene introdotta, inoltre, una disposizione transitoria secondo la quale, con riferimento ai contratti d’appalto, subappalto e somministrazione, stipulati prima dell’entrata in vigore della legge delega 123/07, i costi della sicurezza devono essere indicati (e quindi dovranno essere integrati nel contratto a suo tempo stipulato) entro il 31/12/08, qualora questi contratti siano ancora in corso a quest’ultima data.

 
Decreto Ministeriale 11/04/2007 Ministero delle Infrastrutture - Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione...

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