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Orario lavoro Autisti - DL 234 19/11/2007 PDF Stampa E-mail
lunedì 25 febbraio 2008
Il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 234 (pubblicato in G.U. del 17 dicembre 2007) dà attuazione alla direttiva europea n. 2002/15/CE la quale disciplina l'organizzazione dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori di imprese che svolgono attività di trasporto (merci e persone), sia per conto proprio che per conto terzi.

Dopo un lungo e complesso iter il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato la direttiva 2002/15/CE del 11 marzo 2002, che disciplina l’orario di lavoro degli autisti delle imprese di autotrasporto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 23 marzo 2002.


La direttiva stabilisce che, ferme restando le norme in materia di tempi di guida e di riposo, contenute nel regolamento 3820/85, la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore (comprese le ore di lavoro straordinario) e che la durata massima può essere estesa a 60 ore solo se in un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera le 48 settimanali.
Tale regolamentazione si aggiunge ad una nuova definizione di orario di lavoro per il quale viene intesoogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività.


In particolare è ricompreso nell’orario di lavoro il tempo dedicato alle operazioni quali la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo; i tempi di presenza a disposizione durante i quali il lavoratore non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, quali ad esempio quelli di attesa al carico o allo scarico.


Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i tempi definiti “di disponibilità” durante i quali il lavoratore pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la guida o eseguire altri lavori.
Tra questi la direttiva annovera i periodi durante i quali i lavoratori accompagnano il veicolo trasportato a bordo di una nave o di un treno, i periodi di attesa alle frontiere e quelli per i divieti di circolazione; il tempo di attesa del proprio turno di guida durante la marcia del veicolo, nel caso di presenza del secondo autista.

La direttiva in questione non si applica agli “autotrasportatori autonomi”, i cosiddetti “padroncini”, fino al marzo del 2009, data entro la quale la Commissione dovrà comunque valutare se ed a quali condizioni includere tali soggetti nel campo di applicazione della direttiva.
In ogni caso, costoro, al pari degli autisti dipendenti, devono rispettare il regolamento 3820/85 sui tempi di guida e di riposo, il quale – fino a che non entreranno in vigore le nuove disposizioni della direttiva comunitaria in commento - continuerà a rappresentare, insieme alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, il paramento per il calcolo del tempo di lavoro.

 

 
Decreto Ministeriale 11/04/2007 Ministero delle Infrastrutture - Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione...

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