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Il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 234 (pubblicato in G.U. del
17 dicembre 2007) dà attuazione alla direttiva europea n. 2002/15/CE la
quale disciplina l'organizzazione dell'orario di lavoro per tutti i
lavoratori di imprese che svolgono attività di trasporto (merci e
persone), sia per conto proprio che per conto terzi.
Dopo un lungo e complesso iter il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato la direttiva 2002/15/CE del 11 marzo 2002,
che disciplina l’orario di lavoro degli autisti delle imprese di
autotrasporto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee del 23 marzo 2002.
La direttiva stabilisce che, ferme restando le norme in materia di
tempi di guida e di riposo, contenute nel regolamento 3820/85, la
durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore
(comprese le ore di lavoro straordinario) e che la durata massima può
essere estesa a 60 ore solo se in un periodo di quattro mesi la media
delle ore di lavoro non supera le 48 settimanali.
Tale regolamentazione si aggiunge ad una nuova definizione di orario di lavoro per il quale viene inteso
“ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il
quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del
datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività”.
In particolare è ricompreso nell’orario di lavoro il tempo dedicato
alle operazioni quali la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la
manutenzione tecnica del veicolo; i tempi di presenza a disposizione
durante i quali il lavoratore non può disporre liberamente del proprio
tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, quali ad esempio quelli di
attesa al carico o allo scarico.
Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i tempi definiti “di
disponibilità” durante i quali il lavoratore pur non dovendo rimanere
sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione del datore di lavoro
per riprendere la guida o eseguire altri lavori.
Tra questi la
direttiva annovera i periodi durante i quali i lavoratori accompagnano
il veicolo trasportato a bordo di una nave o di un treno, i periodi di
attesa alle frontiere e quelli per i divieti di circolazione; il tempo
di attesa del proprio turno di guida durante la marcia del veicolo, nel
caso di presenza del secondo autista.
La direttiva in questione non si applica agli “autotrasportatori
autonomi”, i cosiddetti “padroncini”, fino al marzo del 2009, data
entro la quale la Commissione dovrà comunque valutare se ed a quali
condizioni includere tali soggetti nel campo di applicazione della
direttiva.
In ogni caso, costoro, al pari degli autisti dipendenti, devono
rispettare il regolamento 3820/85 sui tempi di guida e di riposo, il
quale – fino a che non entreranno in vigore le nuove disposizioni della
direttiva comunitaria in commento - continuerà a rappresentare, insieme
alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, il
paramento per il calcolo del tempo di lavoro.
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