L’articolo 1 del nuovo
Decreto Ministeriale
prevede che il subappaltatore comunichi all’appaltatore il codice
fiscale dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella
prestazione della fornitura o del servizio affidati; l’appaltatore li
trasmette al committente al fine di ottenere il pagamento del
corrispettivo pattuito.
L’impresa subappaltatrice attesta l’avvenuto versamento delle ritenute
fiscali in relazione ai soggetti impiegati (art. 2) mediante il
rilascio all’impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà e delle copie del modello F24 corredate delle
ricevute attestanti l’avvenuto addebito, riferito al singolo
subappalto.
Il rilascio da parte del subappaltatore dei suddetti documenti esonera
l’impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale, mentre
l’esibizione al committente, da parte dell’impresa appaltatrice, nel
momento del pagamento del corrispettivo, della documentazione prevista,
mette al riparo il committente stesso delle sanzioni.
Le caratteristiche del modello F24 che dovrà essere utilizzato dalle
imprese subappaltatrici, saranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate
(art. 3). In presenza di lavoratori utilizzati nell’esecuzione di più
appalti, l’impresa subappaltatrice determina l’importo delle ritenute
in proporzione alla percentuale di utilizzo della prestazione del
dipendente nei singoli appalti.
Per attestare l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi dei dipendenti, l’impresa subappaltatrice rilascia
all’impresa appaltatrice la seguente documentazione (art. 4):
a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;
2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore;
3) indicazione dell’aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati;
b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli
Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei
lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente
ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono
riferiti anche ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella
prestazione della fornitura o del servizio.
L’attestazione dell’avvenuto versamento dei contributi, alternativa al
rilascio della suddetta documentazione, può essere rilasciata mediante
una asseverazione del consulente fiscale dell’azienda o del
professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale. Anche in
questo caso, in presenza di tutti i documenti richiesti, l’appaltatore
sarà esonerato dalla responsabilità solidale e il committente non andrà
incontro a sanzioni.
Il decreto è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale