La tutela della sicurezza
è compito di tutte le imprese: committenti, appaltatori e subappaltatori.
A tal fine è introdotto un documento. Il DUVRI
(di seguito viene riportato il testo del comma 3 dell’art. 26 che lo menziona),
che valuta anche i rischi da interferenze delle singole attività. I costi della
sicurezza vanno indicati separatamente nei contratti.
L’articolo 26 del TESTO UNICO, costituito
da 8 commi, introduce importanti modifiche nell’ambito dei contratti d’appalto:
comma 1 In caso di
affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne
l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle
imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad
allora la verifica andrà eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di
iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000.
comma 2 I datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro e devono coordinare gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
comma 3 “Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai
contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla
data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve
essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.”
comma 4
L’imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno
degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato
dall’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL). Tali disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
comma 5 “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e
di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata
in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei
contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677
del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai
sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente
periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro
devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti
siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta,
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente iù rappresentative a
livello nazionale.”
comma 6 Nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al
costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente dal
Ministro del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva.
comma 7 Per
quanto non diversamente disposto dal Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006
come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007,
n. 123) trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del
decreto legislativo n. 81/2008 (“Testo Unico”);
comma 8 Nello svolgimento di attività in
appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.