Produzione e distribuzione calcestruzzi | Siefic Calcestruzzi Srl - Isernia | Gruppo Vacca - Marcatura CE aggregati. Direttiva n. 89/106/CE
Marcatura CE aggregati. Direttiva n. 89/106/CE PDF Stampa E-mail
Decreto Ministeriale 11/04/2007 Ministero delle Infrastrutture - Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione...

recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi medodi di controllo della conformita' di aggregati  (Gazzetta ufficiale 19/04/2007 n. 91)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in
particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i
prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n. 89/l06/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di
controllo della conformita';
Viste le decisioni della Commissione europea 98/598/EC del
9 ottobre 1998, 98/601/EC e 99/469/EC, modificate dalla decisione
01/596/EC, con la quale e' fissato il sistema di attestazione della
conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;
Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea
pubblicate nel Giornale ufficiale dell'Unione europea 2002/C212/06
del 27 febbraio 2003, 2002/C320/05 del 20 dicembre 2002, 2003/C47/02
del 27 febbraio 2003, 2003/C75/08 del 27 marzo 2003, contenenti i
riferimenti alle norme europee armonizzate EN 13055-1: 2002, EN
13139: 2002, EN 13383-1: 2002, EN 12620: 2002, EN 13242: 2002, EN
13450: 2002;
Visti i decreti relativi alle comunicazioni dei riferimenti delle
norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai sensi dell'art. l, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, reso con voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio
2004.
Espletata, con notifica 2005/0236/I la procedura d'informazione
di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decretano:
Art. 1.
Metodi di attestazione della conformita'
2
1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle
relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui
estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale
dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della
dichiarazione di conformita', fatto salvo, in ogni caso, quanto
previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione
della conformita' ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme
armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati
nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della
conformita» delle relative norme europee armonizzate elencate
nell'allegato 1.
Art. 2.
Caratteristiche tecniche
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 246/93, il fabbricante di
aggregati o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara
le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo
quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente
decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee
armonizzate di cui all'allegato 1.
Art. 3.
Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con
marcatura CE non conforme al presente decreto
1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi
sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi
di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente
decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche
nazionali, e' consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza
del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
Roma, 11 aprile 2007
Il Ministro delle infrastrutture Di Pietro
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Il Ministro dell'interno
Amato
Ultimo aggiornamento ( lunedì 25 febbraio 2008 )
 
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