Riduzione aliquota IVA nell'edilizia |
La disciplina vigente regolarizzata dal Testo Unico sull’IVA e in particolare dall’articolo 127 sexies esclude la riduzione dell’aliquota per le materie prime e semilavorati (come il calcestruzzo), forniti per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La riduzione dell’aliquota trova applicazione per i solo beni finiti. Inoltre la circolare 02/03/1994 n. 1 del Ministero delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti sul concetto di beni finiti intendendo tali quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile (a titolo esemplificativo gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas etc.). |
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Ultimo aggiornamento ( giovedì 12 agosto 2010 ) |