DURC circolare INAIL n. 7 del 05 febbraio 2008
DURC nuove regole, circolare INAIL n. 7 del 05 febbraio 2008 Il decreto attuativo 24 ottobre 2007 e la circolare ministeriale esplicativa n. 5 del 2008 hanno stabilito gli ambiti di applicazione del Durc:

  • gli appalti pubblici,
  • i lavori privati in edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di costruire,
  • i finanziamenti per la realizzazione di investimenti comunitari,
  • i benefici normativi e contributivi e le attestazione SOA.


Dal 31 dicembre 2007 rientrano anche i lavoratori autonomi*. In caso di appalti pubblici e/o lavori privati edili, è previsto l'obbligo di richiedere il Durc.
Alle casse edili spetta il rilascio della documentazione per il settore edile.
Il termine di rilascio è fissato in 30 giorni dalla richiesta con validità trimestrale per i lavori edili. mentre per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e per le sovvenzioni comunitarie, la validità è mensile.
Negli altri casi, ovvero negli appalti pubblici, il documento ha una validità limitata alla fase per la quale è richiesto, ad esempio per la stipula del contratto, per il pagamento del SAL e altre procedure simili.

Si ricorda che in tutti gli appalti sono obbligati al possesso del DURC sia gli appaltatori che i subappaltatori e che tale obbligo sussiste in tutte le fasi, sia dell'appalto che del subappalto 

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Art. 1.

Ai sensi della vigente normativa il DURC è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.