Rapporto Solidale committente appaltatore |
Il committente, visti le seguenti disposizioni di legge: Considerato che il committente risponde in solido con l'appaltatore in merito al: a) pagamento della retribuzione ai lavoratori, ex art. 29 Decreto Legislativo 276/03 s.m.i.;b) pagamento della contribuzione assicurativa e previdenziale (INPS, INAIL, Cassa Edile) nei confronti dei lavoratori, ex art. 29 Decreto Legislativo 276/03 s.m.i., ed art. 35 punti 28-35 Decreto Legge 223/06; c) versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente art. 35 punti 28-35 Decreto Legge 223/06. Si conviene che: il pagamento del corrispettivo da parte del committente all'appaltatore alle normali scadenze contrattuali è subordinato all'acquisizione dei seguenti documenti che restano quale onere esclusivo a carico dell'appaltatore: 1. regolarità del rapporto di lavoro attraverso copia del libro matricola; 2. regolarità del libro presenze, dove sono registrate le presenze giornaliera dei lavoratori; 3. regolare versamento della retribuzione di competenza ai singoli lavoratori, mediante bonifico bancario, assegno circolare o altro elemento che attesti in modo oggettivo l'avvenuta erogazione della retribuzione, sono da escludere in ogni caso dichiarazioni attestanti il pagamento per denaro contantie; 4. regolare versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi attraverso il riscontro del pagamento del modello fiscale F24; 5. regolare versamento della retribuzione differita e dei contributi assicurativi previdenziale nei confronti della cassa edile. La documentazione sopra indicata, alle scadenze contrattuali di cui ai singoli SAL, dovrà essere fornita in copia dall'appaltatore al committente, in assenza di tale documentazione, e/o in caso che la stessa risulti incompleta, insufficiente, parziale o non congrua rispetto all'onorosità dell'appalto, il committente, ai sensi dell'art. 35 p. 29 Dl 223/2006, è fin d'ora autorizzato a sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla trasmissione da parte dell'appaltatore della predetta documentazione. Nessuna azione di rivalsa può essere assunta dall'appaltatore inadempiente nei confronti del committente. Il mancato pagamento di retribuzione, contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile) ritenute fiscali, ecc.., rappresenta grave violazione contrattuale per la quale, a insindacabile giudizio del committente, si può procedere con la risoluzione del contratto.
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Ultimo aggiornamento ( lunedì 25 febbraio 2008 ) |